Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
6  febbraio  2004,  n.  37,  corredato  delle relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali   della  Republica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Restano  invariati  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Nei  decreti  legislativi  numero  385 del 1993 e numero 58 del
1998,  le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica», ovunque ricorrano,
sono   sostituite  dalle  parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze»  e  le  parole:  «Ministero  del  tesoro»  e: «Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica», ovunque
ricorrano,  sono  sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e
delle finanze».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1085, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   della   Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.